Novità legislative nell'ambito sicurezza sul lavoro

Riguardano i preposti, la formazione e le carenze gravi.

Negli ultimi mesi, ci sono state alcune novità legali nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, alcune delle quali non entreranno in vigore fino alla seconda metà del 2022 o anche più tardi.

Se non indicato diversamente, le disposizioni legali sono già in vigore e si applicano.

Di seguito, le modifiche legislative sono suddivise per argomento:

Preposto:

Doveri:

Il dovere del preposto di vigilare e intervenire nell'esecuzione in sicurezza del lavoro da parte dei lavoratori direttamente subordinati è stato ulteriormente enfatizzato dalla concretizzazione del D. Lgs. 81/2008, art. 19.

Nomina da parte del datore di lavoro:

Il ruolo dei preposti, compreso l'obbligo di vigilanza, viene nuovamente sottolineato rendendo la nomina un dovere del datore di lavoro secondo il D. Lgs. 81/2008 aggiornato, art. 18, b-bis).

Nomina al momento dell‘aggiudicazione d'appalto:

Al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, il contraente deve informare il committente dei nomi delle persone che detengono la funzione del preposto. D. Lgs. 81/2008, art. 8, bis)

Formazione:

Datore di lavoro:

I datori di lavoro devono anche fare una formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (D. Lgs. 81/2008, art. 37, comma 7).
Finora non ci sono altri regolamenti specifici. *)

Preposti:

La periodicità della formazione continua è stata ridotta da cinque a due anni. (D. Lgs. 81/2008, art. 37, comma 7-ter).
Finora, non ci sono altri regolamenti specifici. *)

Lavoratori:

Gli addestramenti specifichi dell'azienda da parte di una persona qualificata devono essere registrati in un apposito registro. (D. Lgs. 81/2008, art. 37, comma 5)

*) Regolamenti specifici:

Le formalità di formazione per i datori di lavoro, i preposti e i dipendenti di cui sopra devono essere ulteriormente definite mediante un accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome die Trento e Bolzano entro il 30 giugno 2022. D. Lgs. 81/2008, art. 37, comma 2)

Addetto al servizio antincendio:

L'obbligo di formazione continua è stato fissato a cinque anni.
Tenendo conto dei periodi transitori, a partire dal 04.09.2023 tutti gli addetti al servizio antincendio devono aver avuto una formazione iniziale o continua non più di 5 anni fa. Decreto sui "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio" del 02.09.2021

Carenze gravi:

Le competenze delle autorità, comprese le sanzioni per i reati per i quali è prevista la sospensione dell'attività, sono state adeguate e rafforzate con la modifica del D. Lgs. 81/2008, art. 14 e allegato I.
In questo contesto, i precedenti 12 reati secondo il D. Lgs. 81/2008, allegato I, sono stati integrati dai seguenti: „Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o controllo”

In sintesi…

Ci sono state alcune novità legislative che riguardano il livello organizzativo, in particolare:

  • Preposti
  • Formazione
  • Carenze gravi

Tuttavia, queste non si traducono in cambiamenti significativi nell'attuazione operativa per le aziende.

Le novità mostrano anche che il legislatore continua a valutare la sicurezza e la salute sul lavoro come una responsabilità della gestione e sottolinea l'importanza di un'organizzazione e di una gestione della sicurezza e della salute sul lavoro funzionante.

Raccomandiamo quindi di rivalutare i processi interni riguardanti i preposti, la formazione così come le attività che comportano gravi violazioni - sempre in relazione alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Nel software di management AsiX, l'area tematica della salute e della sicurezza sul lavoro viene adattata di conseguenza alle novità legali.

Il Vostro consulente SYSTENT sarà felice di aiutarvi.

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