Con la Legge provinciale 15 aprile 2025, n. 4 “Procedure generali per la prevenzione degli incendi” e il relativo regolamento di esecuzione, le procedure di prevenzione incendi in Alto Adige sono state adeguate alle disposizioni nazionali vigenti. Per numerose aziende ne derivano nuovi obblighi di comunicazione, scadenze e responsabilità per i gestori.
Chi è interessato?
Le nuove disposizioni si applicano a tutti i gestori di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011. Rientrano, ad esempio:
- aziende del settore della lavorazione del legno;
- officine e carpenterie con più di cinque postazioni di saldatura;
- magazzini con superficie superiore a 1.000 m²;
- autorimesse superiori a 300 m²;
- strutture ricettive con oltre 25 posti letto;
- nonché le ulteriori attività elencate nel D.P.R. 151/2011.
Nuove comunicazioni tramite SUAP/SUE
Le attività soggette alla prevenzione incendi devono essere segnalate prima dell’avvio dell’attività tramite il portale SUAP/SUE, mediante presentazione della relativa SCIA antincendio.
Per progetti, segnalazioni e ulteriori procedimenti sono stati introdotti nuovi moduli standardizzati.
Scadenza per le attività esistenti
I gestori delle attività soggette alla prevenzione incendi già esistenti devono trasmettere i dati essenziali della propria autorizzazione antincendio entro il 14 ottobre 2026, mediante asseverazione giurata tramite PEC al Comune competente.
Conferma periodica della conformità antincendio
La conformità antincendio dovrà essere confermata periodicamente da un professionista antincendio abilitato e trasmessa al Comune tramite il portale SUAP.
- In linea generale, la conferma deve essere effettuata ogni 5 anni.
- Per determinate attività previste dal D.P.R. 151/2011 (nn. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77) l’intervallo è esteso a 10 anni.
Prima conferma per le attività esistenti
Per le attività già esistenti si applicano le seguenti scadenze:
- Categoria C: prima conferma entro il 31 dicembre 2026, purché l’attività sia esercitata da almeno tre anni.
- Categorie A e B: prima conferma entro il 15 aprile 2030.
Ulteriori obblighi per i gestori
I gestori sono inoltre tenuti a:
- conservare in azienda tutta la documentazione antincendio;
- effettuare controlli periodici e garantire la manutenzione degli impianti e dei dispositivi antincendio;
- documentare gli interventi di manutenzione e i controlli effettuati;
- informare e formare i lavoratori sui rischi di incendio, sulle misure di protezione e sul comportamento da adottare in caso di emergenza;
- comunicare l’eventuale cambio del gestore entro 180 giorni mediante SCIA antincendio.
Sanzioni
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa può comportare sanzioni amministrative fino a 3.717 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell’attività.
Vi supportiamo
Siamo a vostra disposizione per verificare se la vostra attività è soggetta alle nuove disposizioni e per assistervi nella gestione di tutti gli adempimenti, delle comunicazioni, delle scadenze e della documentazione antincendio. Contattateci: vi offriremo una consulenza competente e vi aiuteremo a garantire il rispetto dei termini previsti dalla normativa.
Nota per gli utenti AsiX
Le nuove disposizioni legislative sono attualmente in fase di implementazione in AsiX. I relativi adeguamenti e le nuove funzionalità saranno resi disponibili nei prossimi giorni tramite un aggiornamento del software.