DL 159/2025: le novità che i datori di lavoro devono conoscere

Dalla tessera di riconoscimento digitale di cantiere alla gestione dei near miss, fino alle nuove disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria: una panoramica delle principali novità introdotte dal D.L. 159/2025 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito sono riepilogati alcuni dei principali obblighi introdotti dal D.L. 159/2025 che richiedono specifiche misure organizzative da parte dei datori di lavoro:

Cantieri (Art. 3)

Tutti i lavoratori impiegati nei cantieri e nelle attività individuate come ad elevato rischio devono essere dotati della tessera di riconoscimento (“badge di cantiere”), integrata con un codice univoco anticontraffazione.

La tessera è resa disponibile al lavoratore anche in formato digitale tramite strumenti nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

I decreti attuativi e/o gli strumenti operativi previsti per l’applicazione della misura non sono ancora disponibili.

Formazione e prevenzione (Art. 5; Art. 1-bis)

I datori di lavoro devono adottare misure organizzative e preventive per contrastare comportamenti violenti, aggressivi o molesti nei confronti dei lavoratori.

Tutta la formazione svolta dal lavoratore deve essere registrata nel fascicolo elettronico del lavoratore.

Le informazioni confluiranno nel sistema SIISL, anche ai fini della programmazione della formazione da parte del datore di lavoro e delle attività di controllo da parte degli organi competenti.

I decreti attuativi e/o gli strumenti operativi previsti per l’applicazione della misura non sono ancora disponibili.

Il datore di lavoro deve mantenere i dispositivi di protezione individuale (DPI) in condizioni di efficienza e assicurarne lo stato igienico mediante manutenzione, riparazione e sostituzione secondo le istruzioni del fabbricante. Tale obbligo si estende anche agli indumenti da lavoro che, a seguito della valutazione dei rischi, siano qualificati come DPI.

Vengono modificate le prescrizioni relative alle scale fisse a pioli utilizzate come accesso (art. 113 del D.Lgs. 81/2008). Tali scale devono essere dotate di un sistema di protezione contro le cadute dall’alto mediante gabbia di sicurezza oppure dispositivo anticaduta, in funzione dell’esito della valutazione dei rischi.

Le disposizioni relative ai sistemi di protezione contro le cadute dall’alto (art. 115 del D.Lgs. 81/2008) sono integrate prevedendo la priorità delle protezioni collettive rispetto ai sistemi individuali.

Parapetti e reti di sicurezza devono quindi essere privilegiati rispetto ai dispositivi di protezione individuale contro le cadute.

In precedenza, venivano descritti solo i sistemi di protezione individuale.

Nelle imprese del settore della ristorazione, del turismo e dell’ospitalità, la formazione e l’addestramento sul luogo di lavoro previsti dall’art. 37, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 devono essere completati entro 30 giorni dall’assunzione del lavoratore o dall’inizio della missione nel caso di somministrazione di lavoro.

Tirocini (Art. 7)

Nell’ambito dei percorsi di orientamento e dei tirocini formativi degli studenti, non possono essere assegnate attività classificate a rischio elevato sulla base della valutazione dei rischi aziendale.

Norme tecniche UNI (Art. 10)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuove accordi tra INAIL e UNI (Ente Italiano di Normazione) finalizzati alla consultazione gratuita delle norme tecniche richiamate dal D.Lgs. 81/2008 e di ulteriori standard rilevanti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Quasi infortuni / Near Miss (Art. 15)

In futuro, le aziende con più di 15 lavoratori saranno tenute a gestire i “near miss” (quasi infortuni) attraverso:

  • l’individuazione, la registrazione e l’analisi degli eventi;
  • la segnalazione degli stessi;
  • la definizione di azioni correttive e preventive.

I decreti attuativi e/o gli strumenti operativi previsti per l’applicazione della misura non sono ancora disponibili.

Monitoraggio e promozione della salute (Art. 17)
  • Le visite mediche effettuate nell’ambito della sorveglianza sanitaria sono considerate orario di lavoro, ad eccezione delle visite preventive in fase preassuntiva.
  • È introdotta una nuova visita medica effettuabile prima o durante il turno di lavoro, qualora sussista un ragionevole motivo per ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope. La visita è finalizzata a verificare che il lavoratore non si trovi sotto l’effetto delle predette sostanze e riguarda le attività lavorative ad elevato rischio infortunistico individuate ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 125/2001 e dell’art. 125 del D.P.R. n. 309/1990.

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